I controlli non distruttivi ed in particolare la spessimetria ad ultrasuoni per le verifiche d’integrità, ha trovato codificazione ed applicazione in maniera decisa ed inequivocabile in questi ultimi anni.
Di seguito viene esposta una breve cronistoria chiarificatrice di quanto occorre fare, in termini di legge, durante le verifiche d’integrità, rispetto ai controlli spessimetrici.
Con l’entrata in vigore della direttiva europea 97/23/CE, da tutti conosciuta come direttiva PED (Pressure Equipment Directive), i recipienti a pressione, quindi anche le tubazioni aventi determinate caratteristiche, devono obbligatoriamente sottostare a verifiche durante la costruzione che ne salvaguardino l’integrità e la sicurezza d’esercizio; questa norma ha altresì decretato la fine del monopolio da parte dell’ISPESL (ex ANCC ora INAIL) per quanto concerne le visite ispettive e le punzonature sulle apparecchiature in fase di costruzione, determinando la nascita dei cosiddetti Organismi Notificati.
E’ bene tuttavia sottolineare come permanga l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di denunciare all’INAIL la messa in servizio di un’apparecchiatura a pressione (chiamato anche primo impianto).
L’attuazione della PED fu armonizzata, in Italia, attraverso il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n° 93, dove vennero codificate norme e criteri di costruzione.
Successivamente, con il Decreto Ministeriale 329 del 01/12/04, furono emanate le prescrizioni relative all’utilizzo delle attrezzature a pressione sempre in accordo alla direttiva europea PED.
Riportiamo di seguito gli articoli del DM riguardanti le verifiche d’integrità.
Art.12. Verifiche di integrità in occasione delle verifiche periodiche
.1. La verifica di integrità consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.
.7. La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' la ispezione visiva interna, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della struttura.
Le tabelle degli allegati “A” e “B”, riassumono in modo semplice ed esaustivo le frequenze delle verifiche per le riqualificazioni periodiche.
Da ultimo, i controlli a cui sottoporre i recipienti a pressione, per le sempre maggiori garanzie a tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro, hanno trovato nel D.lgs 81/08 ulteriore approfondimento; è bene far notare come il Decreto Legislativo non sostituisca la PED e le successive norme attuative, ma le coniughi in termini di sicurezza d’esercizio.
Infatti l’allegato VII del soprascritto decreto, riportante le attrezzature e la periodicità delle verifiche sulle apparecchiature soggette a controllo, riprende sostanzialmente le tabelle degli allegati “A” e “B” del DM 329/2000.